Agevolazioni prima casa “UNDER 36” – esenzione imposte e garanzie

Il D.L. Sostegni Bis (D.L. 2021 n. 73), all’articolo 64, commi 6,7, e 8, ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa.

Il beneficio è riservato ai giovani con meno di 36 anni i quali hanno un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui.

La sussistenza di entrambi i requisiti permette di usufruire, per l’atto di acquisto della prima casa, dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, di vedersi riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto.

Inoltre, è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili oggetto della compravendita.

Oltre all’esenzione dall’imposta sostitutiva, il decreto prevede l’estensione della garanzia concedibile dal fondo pubblico Consap, la quale è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che:

  • rientrano nelle categorie prioritarie,
  • hanno un Isee non superiore ai 40 mila euro annui, e
  • ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
    Tra le categorie prioritarie rientrano, appunto, i giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.
    Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108

La nuova scadenza dell’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis è fissata al 31 dicembre 2022.

Di seguito un riassunto dei requisiti necessari per poter usufruire del beneficio:

  • non aver ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito notarile (non spettano le agevolazioni, ad esempio, se l’atto viene stipulato in data 1 dicembre 2021 ma il soggetto compie 36 anni entro fine dicembre);
  • avere un Isee in corso di validità inferiore a 40.000 euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare che precede l’atto (per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee sarà quello riferito ai redditi ed al patrimonio del 2019);
  • deve trattarsi di “prima casa” ai sensi della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro).

I presupposti del nuovo Bonus Under 36, dunque, devono considerarsi cumulativi rispetto a quelli già richiesti dalla normativa relativa alle agevolazioni prima casa.
Nel caso di co-acquisto in cui un solo acquirente abbia requisiti richiesti dalla norma in esame, il beneficio troverà applicazione per la sola parte di valore imponibile a lui riferibile, con la conseguenza che la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro quota.

Qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia significativamente variata, è consentito far ricorso all’Isee corrente.

Le agevolazioni Under 36 non si applicano al contratto preliminare. Pertanto, nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il contribuente avrà diritto al rimborso della maggiore imposta versata, mediante la presentazione di una formale istanza entro tre anni del rogito.

Il beneficio, infine, riguarda anche l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

Per un’analisi completa dell’agevolazione in oggetto, è possibile consultare al seguente link la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 12/E/2021.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844133/Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni Under 36 e per ottenere una consulenza altamente qualificata per l’acquisto della tua prima casa, contatta lo studio.

Contattaci per un preventivo gratuito